Art. 2.
(Finalità dell'Agenzia).

      1. L'Agenzia ha le seguenti finalità:

          a) dare attuazione all'impegno di ridurre l'incidentalità stradale e il numero dei feriti e dei morti secondo le indicazioni dell'Unione europea e del Piano nazionale della sicurezza stradale;

          b) programmare gli interventi in attuazione della finalità di cui alla lettera a), attraverso l'individuazione di apposite linee prioritarie, tra le quali, in particolare, la promozione e lo sviluppo del trasporto pubblico locale, la ripartizione dei fondi messi a disposizione dalle leggi di finanziamento, l'assistenza alle regioni e alle amministrazioni locali nonché la verifica delle misure adottate in tema di circolazione e di sicurezza sulle strade, comprese

 

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quelle gestite direttamente dall'Ente nazionale per le strade (ANAS Spa) e dalle società concessionarie;

          c) dare pareri obbligatori preventivi, fornire indirizzi per l'azione e coordinare gli interventi sulla circolazione per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dalle regioni, dalle province, dai comuni, da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti pubblici e privati in materia di sicurezza stradale;

          d) predisporre annualmente la relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;

          e) aggiornare ogni tre anni il Piano nazionale della sicurezza stradale sulla base dei risultati ottenuti e delle disposizioni emanate a livello nazionale e comunitario;

          f) fornire indirizzi per l'azione e coordinare la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni e dei dati sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale utilizzando i mezzi d'informazione e gli strumenti di comunicazione messi a disposizione dalla tecnologia;

          g) promuovere e sviluppare la ricerca sulle tecniche di costruzione, manutenzione e gestione delle strade, nonché dei veicoli, anche al fine di predisporre specifiche normative tecniche, in conformità alle normative tecniche emanate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), in coordinamento con la società per azioni del Ministero dell'economia e delle finanze costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1023, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

          h) fornire indirizzi per l'azione e coordinare le attività di assistenza alle vittime della strada e ai loro familiari;

          i) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;

          l) controllare periodicamente il rapporto tra costi e benefìci relativo al finanziamento delle strutture previste dalla presente

 

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legge e i minori costi sociali derivanti dall'attività della medesima struttura;

          m) promuovere campagne di formazione, informazione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.